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Ordinanza — n. 5963/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding criminal liability execution due to procedural defects and non-abolition of crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5963/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The court found the first ground of appeal infounded because the repeal of the criminal norm constituted a succession of laws rather than an abolition of the crime. Additionally, the second ground was rejected as inadmissible because it was not properly raised during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 673 c.p.p.; Art. 2 c.p.; Art. 606 c.p.p.: The repeal of a criminal provision does not constitute abolitio criminis but rather a succession of laws, and appeals must strictly adhere to procedural requirements for admissibility.

Parole chiave

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abolitio criminis successione leggi penali inammissibilita ricorso elemento soggettivo spese processuali censura costituzionale capacità di stare in giudizio indennità per il danno soggettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 673 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Antonio Ingenito, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità è manifestamente infondato; invero, i n tema di esecuzione, non deve essere revocata a norma dell'art. 673 cod.
Art. 2, comma secondo, cod. pen.
gennaio 2024, non integra un'ipotesi di "abolitio criminis", di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nel disposto di cui all'art.
Art. 2, comma terzo, cod. pen.
pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nel disposto di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., avuto riguardo alla yorrispondente incriminazione introdotta dall'art.
Art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197
26, posto che la formale abrogazione dell'indicata norma incriminatrice, disposta dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a far data dall'I.
Art. 8 dl. 4 maggio 2023, n. 48
pen., avuto riguardo alla yorrispondente incriminazione introdotta dall'art. 8 dl. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
art. 673 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Antonio Ingenito, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità è manifestamente infondato; invero, i n tema di esecuzione, non deve essere revocata a norma dell'art. 673 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 39155 del 24/09/2024, Manco Luciano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGENITO ANTONIO nato a SARNO il 21/10/1977 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Ingenito, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità è manifestamente infondato; invero, i n tema di esecuzione, non deve essere revocata a norma dell'art. 673 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, posto che la formale abrogazione dell'indicata norma incriminatrice, disposta dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a far data dall'I. gennaio 2024, non integra un'ipotesi di "abolitio criminis", di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nel disposto di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., avuto riguardo alla yorrispondente incriminazione introdotta dall'art. 8 dl. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, del tutto sovrapponibile e riferita al reddito di inclusione in sostituzione di quello di cittadinanza (Sez. 3 - , Sentenza n. 39155 del 24/09/2024, Manco Luciano, Rv. 286951 - 01; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo della fattispecie contestata non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma