Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5962/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5962/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mohamed Mbengue inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments merely repeated those rejected at the appellate level without providing new, specific reasoning. Consequently, the decision upheld the lower court's assessment of the crime's gravity and the defendant's personal culpability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 474 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without offering specific, argumentative criticism that addresses the substantive merits of the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of rejected claims merit review standard criminal liability assessment motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 474 cod. pen.
Letto il ricorso di Mohamed Mbengue; letta altresì la memoria difensiva depositata nell'interesse dell'imputato e con la quale si ripropongono le doglianze in tema di sussistenza della fattispecie di cui all'art. 474 cod.pen.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 474 cod.pen
Letto il ricorso di Mohamed Mbengue; letta altresì la memoria difensiva depositata nell'interesse dell'imputato e con la quale si ripropongono le doglianze in tema di sussistenza della fattispecie di cui all'art. 474 cod.pen.
art. 131 bis cod.pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBENGUE MOHAMED nato il 27/09/1972 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mohamed Mbengue; letta altresì la memoria difensiva depositata nell'interesse dell'imputato e con la quale si ripropongono le doglianze in tema di sussistenza della fattispecie di cui all'art. 474 cod.pen. e possibilità di concessione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive dell'appello poi dedotte anche con la memoria (si vedano in particolare pag. 4 e 5 della sentenza impugnata ove i giudici del merito con corretti argomenti logici e giuridici hanno ritenuto sussistente il delitto); considerato che il medesimo motivo di ricorso denuncia la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la rideterminazione della pena è indeducibile perché omette di confrontarsi con le ragioni espresse a pag. 5 della sentenza impugnata ove i giudici ritengono di escludere l'istituto ex art. 131 bis cod. pen. alla luce della gravità della condotta desunta dal numero dei beni sequestrati, di non irrisorio valore e dai plurimi precedenti penali; ritenuto che il motivo di ricorso contesta la correttezza della motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva con quella pecuniaria è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (Si veda, in particolare, pag.

6) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e giuridiche ineccepibili (l'assenza di un occupazione lavorativa, il numero delle merci sequestrate e la negativa personalità dell'imputato desunta dal certificato del casellario giudiziale) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il qonsigliere