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Ordinanza — n. 5959/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds as arguments merely repeat lower court's rejected points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5959/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ndoye Abou Ndiaye inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a statutory mitigation under Article 62 of the Penal Code, but the court found his arguments were merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific argumentation and dismissed the request for leniency.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1 n.4 cod. pen.; Art. 648, comma 2 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific critical analysis, and a mitigated form of recidivism cannot coexist with a general mitigation when the same value parameter serves as the sole basis for both.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments recidivism mitigation special leniency duplicity of circumstances Court of Cassazione Italian Penal Code tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, comma 1 n.4 cod. pen.
Letto il ricorso di Ndoye Adbou Ndiaye, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante ex art. 62, comma 1 n.4 cod.
Art. 648, comma 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 43394 del 17/10/2003, Rv. 227135
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDOYE ABDOU NDIAYE nato il 10/05/1975 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ndoye Adbou Ndiaye, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante ex art. 62, comma 1 n.4 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; peraltro, in tema di ricettazione, pur essendo compatibile il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648 comma secondo cod. pen., con la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., deve essere esclusa la riconoscibilità dell'attenuante comune nel caso in cui il valore della cosa ricettata assurga ad unico elemento di valutazione per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata, onde evitare la duplicazione di circostanze favorevoli basate sulla considerazione del medesimo parametro (Sez. 2, Sentenza n. 43394 del 17/10/2003, Rv. 227135); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il onsigliere Fstens re Il Pre 'd