Cassation court dismisses appeal for patent infringement as grounds are repetitive and non-specific.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the grounds were merely repetitive of arguments already rejected at the appellate level. The appellant contested the lower court's finding of patent infringement and the exclusion of the leniency clause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as lacking specific argumentation and contrary to established case law regarding the scope of post-crime conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The grounds of appeal must be specific and argumentative, not merely repetitive of prior disallowed claims, and post-crime conduct only affects leniency within the overall assessment of the offense's gravity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIASS ALE nato il 28/01/1958 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alè Niass, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero i giudici del merito hanno fondato l'affermazione di penale responsabilità sulla base dei numerosi elementi probatori assunti durante l'istruttoria dibattimentale che hanno portato a ritenere compiutamente acclarata la contraffazione della merce rendendo perciò del tutto superflua la rinnovazione istruttoria al fine di procedere all'assunzione di una perizia; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, acquista rilievo, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023 Ud., Hu Qinglian, Rv. 284497 - 01); invero i giudici hanno escluso l'applicabilità dell'istituto sulla base della gravità del fatto, del numero di borse contraffatte e dall'abitualità della condotta; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il C nsigliereznìn tensi re Il Pre