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Ordinanza — n. 5957/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing request due to inadmissible grounds and late filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5957/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Frontino Francesco and Katushonak Egor inadmissible for failing to meet statutory grounds for challenging sentencing requests. The applicants argued a lack of reasoning regarding acquittal, but the court noted that only specific issues like the defendant's will or legal qualification are permissible. Furthermore, the appeals were filed late, exceeding the fifteen-day deadline required by law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentencing requests are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general defects in reasoning.

Parole chiave

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sentencing request appeal inadmissible grounds late filing deadline procedural time limit Cassazione Roma motivi di cassazione motivazione sufficiente rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
73, comma 1, d.P.R.309/1990, deducendo difetto di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità; Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KATUSHONAK EGOR 045N2IF nato il 14/11/1995 FRONTINO FRANCESCO 04PVZ14 nato a CHIARI il 21/07/1993 avverso la sentenza del 25/07/2024 del GIP TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Frontino Francesco e Katushonak Egor ricorrono avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, deducendo difetto di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità; Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame i ricorrenti hanno allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento, senza porre a sostegno del ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Considerato che i ricorsi sono altresì tardivi, in quanto proposti oltre il termine di quindici giorni, in data 10/09/2024, essendo stata la sentenza impugnata pronunciata con motivazione contestuale in data 25/07/2024. Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presi