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Ordinanza — n. 5956/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as merits of confiscation cannot be reviewed on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5956/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the merits of the confiscation order cannot be reviewed on appeal. The lower court confiscated money due to the applicant's failure to justify its origin, while the applicant claimed to have provided proof of legitimate source. Since the applicant failed to submit this documentation to the cassation court, the Court could not verify the facts and thus could not assess the substantive legality of the confiscation.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Confiscation orders are substantive acts where the Court of Cassation cannot review the merits or verify evidence not presented in the lower court, rendering appeals based on such facts inadmissible.

Parole chiave

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confiscation of proceeds legitimate origin proof substantive review cassation inadmissibility burden of proof procedural preclusion financial penalties flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 240 cod. pen.
Nel caso di specie, il giudice a quo ha disposto la confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen. della sostanza stupefacente in sequestro e la confisca del denaro ai sensi degli artt.
Art. 240 bis cod. pen.
pen., per il reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione dell'art. 240 cod.
Art. 85 bis d.P.R.309/1990
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
La censura quindi si inscrive nell'alveo dell'art. 606 lett.
Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
La censura quindi si inscrive nell'alveo dell'art. 606 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 444 cod. proc. pen
art. 240 cod. pen
pen., per il reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione dell'art. 240 cod. pen.
artt. 240 bis cod. pen
della sostanza stupefacente in sequestro e la confisca del denaro ai sensi degli artt. 240 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSHITAJ MARIGLEN (CUI 01YAVOT) nato il 12/08/1987 avverso la sentenza del 16/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AREZZOel.ate--a3p.4so-alle_paru.; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rushitaj Mariglen ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione dell'art. 240 cod. pen. in ordine alla confisca del danaro, essendo contestata la mera detenzione di sostanza stupefacente e, con il secondo motivo, vizio della motivazione in ordine alla confisca, avendo il ricorrente fornito prova della provenienza lecita della somma.

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla confisca sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, il giudice a quo ha disposto la confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen. della sostanza stupefacente in sequestro e la confisca del denaro ai sensi degli artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R.309/1990, trattandosi di una somma di danaro di cui il ricorrente non ha fornito giustificazione in ordine alla provenienza, essendo nullatenente e disoccupato, dunque incompatibile con le sue condizioni economiche e verosimilmente profitto di precedenti cessioni.

Il ricorrente assume di aver prodotto documentazione attestante la legittima provenienza della somma in sequestro. Tuttavia, dalla motivazione delle sentenza impugnata non emerge alcuna presentazione, né il ricorrente ha allegato la suddetta documentazione al ricorso per cassazione o ha allegato prova di averla presentata nel corso del giudizio di merito. La censura quindi si inscrive nell'alveo dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., e non dell'art. 606 lettera c), cod. proc. pen., ragion per cui alla Corte di cassazione è preclusa la consultazione degli atti e la verifica della effettiva presentazione della suddetta documentazione, essendo la confisca un istituto di carattere sostanziale. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore Il