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Ordinanza — n. 5954/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific legal criticism and factual re-evaluation requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5954/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Basile's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Basile argued that the lower court failed to reclassify his act as an administrative offense and denied a non-punishment cause, but the court found these arguments to be mere complaints rather than specific legal critiques. The decision rests on the principle that appeals must contain precise legal objections and cannot simply request a re-evaluation of evidence without new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain specific legal criticisms; mere complaints or requests for re-evaluation of evidence without new legal grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific legal criticism re-evaluation evidence administrative offense non-punishment cause procedural costs Cassation review incenerimento dei rifiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 256-bis, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
Art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006
152 del 2006 alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'illecito amministrativo di cui all'art. 255 d.lgs.
Art. 131-bis cod. pen.
152 del 2006, e, nel secondo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
D.M. 5 febbraio 1998
artt. 110 cod. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE GIOVANNI nato a MESSINA il 14/04/1983 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Basile Giovanni, condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
152 del 2006, e, nel secondo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, n. 50309 del 30/11/2023, Savoca
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE GIOVANNI nato a MESSINA il 14/04/1983 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Basile Giovanni, condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256-bis, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'illecito amministrativo di cui all'art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006, e, nel secondo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, posto che la sentenza impugnata espone analiticamente gli elementi sulla base dei quali ritiene fondata la dichiarazione di penale responsabilità per il reato contestato, evidenziando come l'attività di recupero del rame, per essere lecita, debba rispettare le modalità di asportazione della guaina indicate dal D.M. 5 febbraio 1998, tra cui certamente non rientra l'abbruciamento a terra della stessa (si veda:

Cass., Sez. 3, n. 50309 del 30/11/2023, Savoca), e come, nella specie, l'attività abbia riguardato un apprezzabile quantitativo di materiale, del peso di circa 60 kg., la cui combustione ha determinato una fitta coltre di fumo nero; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, in quanto la Corte d'appello rappresenta incensurabilmente come il fatto non possa ritenersi di particolare tenuità, in particolare per il notevole quantitativo di cavi di rame oggetto di combustione e per l'impatto che l'operazione ha avuto sull'ambiente circostante;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.