Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5953/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for citing issues already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5953/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Caporaso Eliseo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for concealing accounting documents, arguing violations of law and lack of mitigating circumstances. The court rejected these claims because the lower court had already thoroughly examined the evidence regarding missing invoices and the gravity of the tax evasion, rendering the new arguments legally impermissible in this stage of review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must not re-litigate issues already decided by the court of first instance; arguments merely reproducing prior findings without specific new errors are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Concealment of Documents Tax Evasion Cassazione Legittimità elusione fiscale frode fiscale legislazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPORASO ELISEO nato a NAPOLI il 04/07/1980 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Caporaso Eliseo, condannato per i reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. 74 del 2000 alla pena di due anni di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili (primo motivo), nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché di quella di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. (secondo motivo);

Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la Corte d'appello ha spiegato specificatamente perché deve ritenersi provata la responsabilità dell'imputato per l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili non fornite, evidenziando come:

a) l'emissione di fatture di acquisto di vetture dalla Germania per circa 2.000.000,00 di euro nell'anno 2015 e dei relativi documenti di trasporto si evinca dalle risultanze della c.d. "banca dati europea";

b) l'imputato non ha mai esibito la documentazione contabile dell'impresa, nonostante l'invito di presentazione della stessa rivoltogli dagli organi verificatori, fino alla fine degli accertamenti; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto la sentenza impugnata ha posto a fondamento delle sue determinazioni in tema di pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche la gravità della condotta tenuta dall'imputato e l'importo dell'imposta evasa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.