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Ordinanza — n. 5952/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction for lack of mitigating circumstances and minor gravity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5952/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Marrazzo and Barone inadmissible regarding their conviction for drug trafficking. The appellate court found the defendants ran an organized drug operation with significant stock, negating the claim of minor gravity, while the lack of positive personal factors precluded generic mitigating circumstances. The court upheld the conviction based on the precise factual reconstruction and correct legal qualification by the second-instance judges.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The appeals are inadmissible when the second-instance court correctly identifies the organized nature of the drug operation and denies mitigating circumstances due to the defendant's negative personality profile and prior criminal record.

Parole chiave

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drug trafficking conviction organized criminal group generic mitigating circumstances minor gravity assessment negative personality profile Cassazione appeal procedural inadmissibility traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
Art. 62-bis c.p.
In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARRAZZO GIANLUCA nato a NOCERA INFERIORE il 05/02/1983 BARONE EMILIO nato a NAPOLI il 07/07/1990 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Barone Emilio e Marrazzo Gianluca ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma della sentenza di condanna in ordine alla detenzione a fini di spaccio di di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish, deducendo, con il primo motivo, mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità e con il secondo, diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato che dalle operazioni di osservazione svolte dai militari è emerso che gli imputati gestivano una vera e propria piazza di spaccio, gestita in modo organizzato e con la previsione di ruoli, sia pure interscambiabili, senza interruzioni e in favore di qualunque richiesta, disponendo di una considerevole provvista, posto che gli operanti avevano assistito a innumerevoli episodi di cessione e al modus operandi che prevedeva la presenza di una vedetta e di un terzo soggetto che si occupava del ritiro periodico dei profitti.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui sono gravati entrambi i ricorrenti, evidenziando peraltro l'assenza di elementi positivi favorevoli, anzi la negativa personalità dei ricorrenti, preclusiva alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2024 Il Consigliere esten