Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating Art. 581 and 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual arguments supporting her claim of insufficient motivation. Although the appellant alleged violations of law regarding her responsibility, the court found these assertions merely stated without any supporting reasoning. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Criminal Procedure Code, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. c) e lett. d) c.p.p.; Art. 591 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific legal and factual arguments supporting the claim of violation of law or defect in motivation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO ROSA nato a TORRE ANNUNZIATA il 03/09/1977 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Palumbo Rosa ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art. 5 d.lgs.74/2000, lamentando, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. L'art. 581 lett c) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato , senza alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.
c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore Il Presidente