Italian Court dismisses appeals for lack of specific factual allegations regarding non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by four defendants inadmissible due to a lack of specific factual allegations. The appellants argued for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure but failed to provide concrete facts supporting their claim. Consequently, the court ruled that the appeals violated procedural requirements for admissibility under Article 448.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals alleging non-punishment grounds are inadmissible if they lack specific factual elements required to trigger a judicial verification.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: XHIHANI HAXHI nato il 21/11/1987 CELPICA EMILJAN nato il 09/06/1990 MAIELLO VINCENZO nato a TORRE DEL GRECO il 09/05/1977 QIRKO ERJON nato il 20/06/1980 avverso la sentenza del 17/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNAdato avv o alle parti; udita la' relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; /11 Rilevato che Xhihani Haxhi, Celpica Emiljan, Maiello Vincenzo e Qirko Erjon, ai quali è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen., rispettivamente, al primo, di quattro anni e otto mesi di reclusione e di 20.600,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, al secondo, di quattro anni di reclusione e di 16.700,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, al terzo, di otto mesi di reclusione e di 1.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e, al quarto di due anni di reclusione e di 3.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tutti un unico motivo di ricorso, deducono vizio di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.;
Considerato che il motivo unico, comune a tutti i ricorrenti, espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e, comunque, del tutto prive di specificità, poiché non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.