Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise the legal ground in second instance proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the specific legal ground regarding Article 81 of the Penal Code was not raised during the second instance proceedings. Although the appellant claimed to have devolved the complaint to the appellate court, the record showed the argument was absent from the appellate judgment's reasoning. Consequently, the court applied Article 606 of the Code of Criminal Procedure to reject the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the specific legal ground relied upon was not formally raised and argued before the court of second instance, as the right to appeal is not absolute.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BARBERA SETTIMO nato a PALERMO il 16/01/1983 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; La Barbera Settimo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione alle condotte di detenzione e di cessione.
Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata , la censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore Il Presidente