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Ordinanza — n. 5940/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for failing to recognize minor offense due to significant quantity and evidence of street dealing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5940/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's conviction for drug trafficking. The appellant argued for a minor offense classification, but the lower court found the 446 calculated doses and evidence of street dealing significant. The Court rejected this, noting the Second Instance judges thoroughly examined all defenses and correctly applied the law.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the Second Instance Court's factual findings and legal reasoning are precise, complete, and free from error, thereby precluding a cassation review.

Parole chiave

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drug trafficking conviction minor offense classification quantity of drugs street dealing evidence inadmissible appeal Second Instance Court procedural costs pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: _AMAI AYMEN nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Jamai Aymen ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocaina pari a grammi 10,57 grammi, da cui sono ricavabili 67 dosi medie singole, e di un quantitativo di sostanza del tipo eroina, pari a grammi 9,485, da cui sono ricavabili 379, per complessive 446 dosi, e tenuto in considerazione la circostanza che il ricorrente è stato trovato in possesso di una considerevole somma di danaro che portava con se in un marsupio, non compatibile con le sue condizioni, ed evidentemente provento di una pregressa attività, inferendo da tali elementi che l'attività di spaccio svolta anche su strada non presenti le connotazioni tipiche del c.d. piccolo spaccio.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore Il Preside