Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5938/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5938/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5938/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIOCHO KEITH PHILIP BATHAN nato il 08/12/1986 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Kiocho Keith Philip Bathan ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre appello, contestando la data di cessazione dell'impedimento.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 175 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5938/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre appello, contestando la data di cessazione dell'impedimento.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda d'asilo tardiva assenza prolungata termine di sospensione allontanamento nonostante motivi di salute sospensione del diritto di visita proroga della misura terapeutica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 175 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIOCHO KEITH PHILIP BATHAN nato il 08/12/1986 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Kiocho Keith Philip Bathan ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre appello, contestando la data di cessazione dell'impedimento.

La censura è manifestamente infondata. Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato che dalla documentazione acquisita si evince che il periodo di isolamento domiciliare imposto dalla Asl a causa di un contagio da Covid 19 riscontrato nella classe della figlia dell'avvocato, cessava in data 14/04/ 2021 e che pertanto, considerati i dieci giorni previsti dall'art. 175 cod. proc. pen., decorrenti dal momento della cessazione dell'impedimento, l'appello con contestuale richiesta di restituzione nel termine avrebbe dovuto essere presentato entro il 16/04/2021, e non in data 03/05/2021, non sussistendo ulteriori obblighi di isolamento, come dedotto dal difensore.

A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore Il Presidente