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Ordinanza — n. 5937/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing grounds due to manifestly unfounded criticism of the penalty determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5937/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gallo Antonio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Gallo challenged the sentence for five years and 24,000 euros, arguing a defect in the court's reasoning regarding the penalty calculation. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the base sentence was slightly above the statutory minimum and properly accounted for the severity of the drugs and weapons involved, as well as the defendant's specific recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal alleging a defect in the reasoning of the penalty determination is inadmissible if the criticism is manifestly unfounded and the sentencing factors were correctly applied by the lower court.

Parole chiave

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defect in reasoning penalty determination manifestly unfounded inadmissible appeal drug trafficking recidivism aggravation Cassa delle Ammende sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 81 cod. pen. ultimo comma
D.P.R. n. 309 del 1990
81 cpv., 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 27 legge n.
legge n. 895 del 1967
309 del 1990 e 27 legge n. 895 del 1967 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, articolando un solo motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena;
art. 81 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO ANTONIO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 19/05/1981 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Gallo Antonio, condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 27 legge n. 895 del 1967 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, articolando un solo motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena;

Considerato che il motivo espone censure manifestamente infondate, perché la pena base è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale (sette anni di reclusione e 27.000,00 euro di multa), valorizzando sia la gravità dei fatti (detenzione illegale di 98 grammi lordi di cocaina, 566 grammi lordi di hashish, di una pistola automatica e di numerose munizioni), sia la negativa personalità dell'imputato, recidivo reiterato specifico ed infraquinquennale, mentre l'aumento di pena per la continuazione, (complessivamente pari ad un anno di reclusione e a 9.000,00 euro di multa) è stato contenuto, ed anzi fissato in misura inferiore ai limiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.