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Ordinanza — n. 5936/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere complaints lacking specific legal criticism of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5936/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for factual errors regarding illegal cultivation and violations of the principle of guilt beyond reasonable doubt. The court rejected these claims as mere complaints that failed to provide specific legal criticism of the lower court's detailed factual analysis.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: Appeals must contain specific legal criticism; mere complaints reproducing facts already examined by the lower court without distinct legal arguments result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific legal criticism mere complaints principle of guilt illegal cultivation procedural costs cassation review imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANGELO ANTONIO nato a LICATA il 25/12/1963 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Russo Angelo Antonio, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di tre anni di reclusione e di 8.000,00 euro di multa, articolando tre motivi di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo all'accertamento della condotta di coltivazione illecita a suo carico (primo motivo), violazione di legge in riferimento alla configurabilità del reato (secondo motivo), nonché violazione di legge relativamente all'applicazione del principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio (terzo motivo);

Considerato che i tre motivi espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale, e all'esito di una dettagliata analisi delle risultanze istruttorie, perché l'attività di coltivazione è riferibile all'imputato (la Corte d'appello rappresenta, in particolare, che la coltivazione aveva ad oggetto 7.015 piantine di marijuana in fase di pieno sviluppo, ubicate all'interno di ventisei serre impiantate in un fondo gestito dall'imputato a mezzo di un cittadino extra-comunitario e di altra persona saltuariamente coinvolta, e sul quale il medesimo imputato è stato colto dalla polizia giudiziaria all'atto della perquisizione);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024