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Ordinanza — n. 5935/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of a lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5935/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luca Pinto's appeal inadmissible because he personally submitted the petition rather than through legal representation. Pinto, convicted of offenses under Articles 81, 385 of the Penal Code and the Drug Trafficking Act, argued for a violation of law regarding his sentence. The court ruled that personal filing violates mandatory procedural rules requiring counsel, resulting in the dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the party appears personally instead of being represented by a lawyer, as this violates the mandatory requirement for legal counsel in such appeals.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal appearance by defendant mandatory legal representation procedural violation penalty court of cassazione rules commisurazione della pena per traffico di stupefacenti riduzione della pena pene e misure

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO LUCA nato a FROSINONE il 23/03/1982 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Pinto Luca, condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 385 cod. pen. e 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa, articolando un solo motivo di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo alla determinazione della pena; Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.