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Ordinanza — n. 5934/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5934/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for a re-evaluation of facts regarding illegal drug possession and sentencing, but the court found these arguments to be mere complaints lacking specific legal critique. Consequently, the court rejected the request for a new assessment of evidence and upheld the lower court's decision based on established facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must contain specific legal criticism; mere complaints or requests for factual re-evaluation without identifying specific errors render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints specific legal criticism drug possession sentencing review sanzioni penali dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GENDY SAMUEL nato a ROMA il 29/05/2000 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che El Gendy Samuel, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di un anno di reclusione e di 2.000,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo all'accertamento della condotta di detenzione illecita a fini di spaccio (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo);

Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la detenzione della droga deve ritenersi destinata alla cessione a terzi, valorizzando sia il dato quantitativo della sostanza sequestrata, da cui era possibile ricavare 69 dosi medie singole di cocaina e 126 dosi medie singole di hashish, sia il rinvenimento nella camera da letto dell'imputato, unitamente alla droga, di tre bilancine di precisione, di tre trita-fumo e di un rotolo di cellophan;

Reputato che il secondo motivo espone censure manifestamente infondate, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente posto a fondamento della decisione la gravità del fatto, la negativa personalità dell'imputato (lo stesso è stato irrevocabilmente condannato nel settembre 2022 alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, oltre alla multa, per un reato analogo), e l'assenza di elementi da valorizzare in senso positivo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 20