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Ordinanza — n. 5932/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lower court applied mitigating circumstances correctly regarding drug quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5932/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ceccani Gianluca inadmissible, rejecting his request to re-evaluate factual circumstances regarding drug trafficking. The appellant argued for a different reading of mitigating factors based on his personal profile and connections, but the Court found the lower court's reasoning sound and based on objective trial evidence. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 80 d.P.R. 309/1990: An appeal challenging the application of mitigating circumstances in drug trafficking cases is inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical and is based on objective trial findings, as the Court of Cassation cannot substitute its own factual assessment.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing mitigating circumstances inadmissible appeal factual assessment Cassation procedure traffico aggravato di cocaina consumo di canapa reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 73, commi 1, ibis e 4, 80 comma 2, d.P.R. 309/1990
Art. 80 d.P.R. 309/1990
73, commi 1, ibis e 4, 80 comma 2, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'applicazione della circostanze di cui all'art. 80 d.P.R.309/1990 e in ordine al trattamento sanzionatorio.
art. 80 d.P.R.309/1990
73, commi 1, ibis e 4, 80 comma 2, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'applicazione della circostanze di cui all'art. 80 d.P.R.309/1990 e in ordine al trattamento sanzionatorio.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCANI GIANLUCA nato a ALATRI il 09/07/1979 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ceccani Gianluca ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, per il reato di cui all'art. 73, commi 1, ibis e 4, 80 comma 2, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'applicazione della circostanze di cui all'art. 80 d.P.R.309/1990 e in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto riferimento al quantitativo di sostanza, pari a 30 kg di hashish, che oltrepassa 4000 volte la soglia di due kg, e ritenuto di dover applicare le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la suddetta aggravante in ragione del profilo personologico dell'imputato e dei collegamenti con gli ambienti del narcotraffico. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore Il Presiden