Court dismisses appeals for lack of specific facts regarding non-punishment conditions under Art. 129 Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Romeo Pasquale and Antonio Martusciello inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to specify reasons for excluding non-punishment conditions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, despite the seized drugs' potential for detention purposes. The court rejected these claims as lacking specificity and failing to cite factual elements required to trigger a review of non-punishment causes, noting the defendants' confession and flight attempts. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Court of Accounts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals alleging violation of law regarding the omission of reasons for excluding non-punishment conditions are inadmissible if they lack specific factual elements demonstrating the existence of such causes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMEO PASQUALE nato a NAPOLI il 19/10/1991 MARTUSCIELLO ANTONIO nato a NAPOLI il 23/11/2005 avverso la sentenza del 14/06/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Romeo Pasquale e Martusciello Antonio, ai quali è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen., rispettivamente, di due anni di reclusione e di 4.000,00 euro di multa e di un anno e quattro mesi di reclusione e di 2.700,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando entrambi un unico motivo di ricorso, deducono violazione di legge in relazione all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., anche avendo riguardo alla finalità della detenzione della droga sequestrata;
Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (la sentenza impugnata, peraltro, rappresenta che i due imputati, agendo in concorso tra loro, alla vista delle forze dell'ordine hanno cercato di darsi alla fuga e di disfarsi della droga, sono stati poi colti in possesso di oltre 26 grammi di cocaina ed hanno ammesso l'addebito in sede di spontanee dichiarazioni), e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.