Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding conditional sentence suspension due to prior convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bouhechicha Kheireddine inadmissible for failing to meet the strict requirements of a legality appeal. The appellant argued the lower court erred in not applying conditional sentence suspension, but the court found his complaints were mere grievances rather than specific legal critiques of the judgment's reasoning. Consequently, the court ruled that the first-instance judges correctly identified the inapplicability of suspension based on the defendant's recent prior conviction and pending charges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal for lack of motivation is inadmissible if the grounds consist solely of factual grievances or requests for a new evaluation of evidence without specific legal criticism of the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUHECHICHA KHEIREDDINE nato il 02/11/1976 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Bouhechicha Kheireddine, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di sei mesi di reclusione e di 1.200,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena;
Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché ritiene non applicabile la sospensione condizionale della pena (l'imputato è gravato di un precedente specifico e recente con condanna ad un anno e quattro mesi di reclusione e multa; peraltro, in altra parte della sentenza, e nella pronuncia di primo grado, si segnalano anche carichi pendenti per reati analoghi);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.