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Ordinanza — n. 5928/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility of personal use defense and denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5928/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luca Puntello's cassation appeal inadmissible for failing to properly argue the personal use of drugs in the second instance. The appellant attempted to introduce a new defense regarding personal use and contested the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the former argument was not raised on appeal. Consequently, the court ruled that the lower court's refusal to apply mitigating circumstances was legally sound due to a lack of positive personal elements, resulting in a dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal introducing new defenses not raised in the second instance is inadmissible, and the denial of generic mitigating circumstances is justified by the absence of positive personal elements rather than mere lack of criminal record.

Parole chiave

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inadmissibility appeal personal use defense generic mitigating circumstances second instance synthesis criminal procedure code dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 73 comma 5 d.P.R.309/1990
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
Sez. 1, n. 3529 del 1993
Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
195339-01), non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUNTELLO LUCA nato a LENTINI il 07/11/1982 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Luce Puntello Lalvatorei ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, rappresentando l'uso personale dello stupefacente e, con il secondo, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La prima doglianza non è deducibile. Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado anche la doglianza in disamina, relativa alla destinazione ad uso personale dello stupefacente tratto dalla piantagione. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01; conf.

Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01), non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso in disamina, il giudice a quo, ha ravvisato l'assenza di elementi positivi da valutare favorevolmente e richiamato la personalità dell'imputato. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore Il P