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Ordinanza — n. 5927/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging agreed sentence and appeal consent in criminal settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5927/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a criminal settlement agreement reached in the second instance. The appellant argued violations regarding the sentence and the validity of the consent to the settlement, but the court held that such challenges are not permitted under the relevant procedural code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the agreed sentence or the consent to a criminal settlement are inadmissible, as the judicially confirmed agreement cannot be unilaterally modified absent a legal defect in the penalty itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal settlement appeal inadmissible cassation agreed sentence modification procedural consent court costs award

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
A norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R.309/1990
per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990 lamentando, con due motivi, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla pena e all'affermazione della responsabilità.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
272969) e ai quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv.
Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE SALVATORE nato a AUGUSTA il 01/06/1973 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdate-awise-erffel:b344- udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Gentile Salvatore ricorre avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990 lamentando, con due motivi, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla pena e all'affermazione della responsabilità. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969) e ai quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01).

Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente, è inammissibile, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle,ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il con ig ire estensore poso-ATA Il Presiden