Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5926/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of positive personality elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5926/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on his record, but the court noted the presence of significant drug possession and negative procedural conduct. The decision rests on the principle that such mitigation requires positive elements regarding the offender's personality, not merely the absence of negative ones.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, commi 1 e 4, 80 comma 1 lett.b), d.P.R.309/1990; Art. 616 cod. proc. pen.: The refusal of generic mitigating circumstances is lawful when the offender lacks positive elements regarding their personality, as mere unrecorded status or absence of negatives is insufficient.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances positive personality elements drug possession quantity procedural conduct evaluation inadmissible cassation appeal DPR 309/1990 sentencing Cassa delle ammende imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, commi 1 e 4, 80 comma 1 lett.b), d.P.R.309/1990
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
Sez. 1, n. 3529 del 1993
Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
195339-01), non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLINO DOMENICO nato a BARI il 19/02/1998 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Dellino Domenico ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, 80 comma 1 lett.b), d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01; conf.

Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01), non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso in disamina, il giudice a quo, facendo rinvio nella descrizione dei fatti alla sentenza di primo grado e specificatamente alle pagine 5 e 6, ha richiamato la condotta processuale tenuta dal ricorrente, non valutabile positivamente, e fatto riferimento alla ingente quantità di stupefacente detenuta. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore Il Presidente