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Ordinanza — n. 5925/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for violation of law regarding drug sentencing treatment as meritorious judgment is unreviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5925/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing determinations were unreviewable in this instance. The appellant argued for a legal violation regarding the treatment of the sentence, but the court found the first ground of complaint manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The court's determinations on sentencing are unreviewable in cassation if supported by reasoning free of logical or legal defects, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing cassation appeal inadmissibility unreviewable sentencing determinations manifestly unfounded complaint procedural costs award sanzioni pecuniarie persecuzione dei Tamil commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMAIULO PIETRO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 03/05/1987 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Tomaiuolo Pietro ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna in relazione a numerosi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. La prima censura è manifestamente infondata.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha peraltro assunto come pena base il minimo edittale previsto per la fattispecie più grave, pari a sei anni, ed applicato un aumento minimo per la continuazione con le altre fattispecie contestate, concedendo anche le circostanze attenuanti generiche in ragione della parziale rinuncia ai motivi di appello. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 I consigliere estensore Il Presidente