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Ordinanza — n. 5924/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific factual grounds regarding Article 129 procedural non-punishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5924/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Piserchia's appeal inadmissible due to a lack of specific factual grounds. The appellant argued that the lower court failed to explain why conditions for a dismissal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure were not met. The court rejected this claim as vague and devoid of the necessary factual elements to trigger a review of non-punishment causes.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: An appeal alleging a defect in reasoning regarding the exclusion of dismissal grounds must contain specific factual elements; generic complaints without such details are inadmissible.

Parole chiave

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Article 129 procedural non-punishment defect in reasoning appeal specific factual grounds requirement inadmissible appeal dismissal Code of Criminal Procedure Italy abbandono del procedimento penale commisurazione della pena per traffico di stupefacenti riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
pen., articolando un motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod.
Art. 599-bis c.p.p.
309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 5.000,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod.
Art. 81 c.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
artt. 81 cod. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISERCHIA ANTONIO nato a FOGGIA il 15/05/1981 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Piserchia Antonio, condannato per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 5.000,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., articolando un motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISERCHIA ANTONIO nato a FOGGIA il 15/05/1981 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Piserchia Antonio, condannato per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 5.000,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.;

Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.