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Ordinanza — n. 5923/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug conviction for failing to cite specific factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5923/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by two drug traffickers inadmissible. The appellants argued for omitted reasoning regarding drug distribution and cultivation, but the court found these to be mere complaints about facts already properly evaluated by the lower court. The court rejected the appeals because the arguments were not specific enough to challenge the factual findings or were raised too late in the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1; Art. 606, comma 3, c.p.p.: Appeals must cite specific legal errors; mere complaints about facts already evaluated or arguments raised after the appeal deadline are inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking conviction omitted reasoning appeal inadmissibility factual evaluation procedural deadline detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Osservato che il terzo motivo, anch'esso comune ad entrambi gli imputati, espone censure non consentite ex art. 606, comma 3, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARA DAMIANI CORRADO nato a BARI il 10/11/1949 LONGO MARIA GIOVANNA nato a PUTIGNANO il 01/08/1969 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Cara Damiani Corrado e Longo Maria Giovanna, condannati per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 entrambi alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e 19,800,00 euro di multa, all'esito di giudizio abbreviato, articolando congiuntamente tre comuni motivi di ricorso, deducono violazione di legge in relazione alla omessa motivazione sulla destinazione della droga a terzi o sulla configurabilità della fattispecie della lieve entità (primo motivo), nonché violazione di legge con riguardo alla omessa motivazione in ordine alla configurabilità del reato di coltivazione (secondo motivo), nonché ancora sulla confisca di quanto in sequestro;

Considerato che il primo ed il secondo motivo, comuni ad entrambi gli imputati, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve ritenersi configurabile il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (sono state rinvenute nella disponibilità degli imputati, e sequestrate, sostanze stupefacenti del tipo marijuana, da cui erano ricavabili circa 1.361 dosi, e del tipo hashish, da cui erano ricavabili 75 dosi, nonché ben quarantacinque piante in vegetazione di marijuana e strumenti per una coltivazione tutt'altro che rudimentale (ventilatori, impianto elettrico di regolazione con lampade, pompe idrauliche e stufa);

Osservato che il terzo motivo, anch'esso comune ad entrambi gli imputati, espone censure non consentite ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché non proposte con l'atto di appello; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre