Italian court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints lacking specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Dghoughi Jillali inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of recidivism and the denial of generic mitigating circumstances based on factual grievances. The court rejected these claims because they constituted mere complaints reproducing arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court without specific legal criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, co. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must contain specific legal criticism; mere factual complaints reproducing arguments already examined by the lower court render the appeal inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DGHOUGHI JILLALI nato il 03/08/1958 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Dghoughi Jillah, condannato per il reato di cui all'art. 10 d.P.R. n. 74 del 2000 alla pena di dieci mesi di reclusione, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo all'applicazione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve applicarsi la recidiva e perché non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche (l'imputato è gravato da numerosissimi precedenti per reati di cui al d.P.R. n. 633 del 1972; il fatto è caratterizzato da obiettiva gravità, perché relativo alla sottrazione dell'intera documentazione contabile della ditta individuale di cui l'attuale ricorrente era titolare per tre anni di imposta);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.