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Ordinanza — n. 5921/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recidiva qualificata equivalence, upholding conviction and ordering fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5921/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Giovanni Sciusco's appeal against a second-instance judgment regarding his criminal conviction. The appellant argued that the court erred in treating the aggravated recidiva as equivalent to mitigating circumstances, which would have led to prescription of the crime. The court found the lower court's reasoning sound, noting the defendant's seven specific prior convictions demonstrated an ongoing delinquent path that prevented balancing the aggravating factor with mitigating ones. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: The judge's discretion to equate aggravating circumstances with mitigating ones is valid when the comparison is logically sound and the solution best fits the concrete penalty, provided the defendant's criminal history prevents a favorable balance.

Parole chiave

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recidiva qualificata equivalenza circostanze prescrizione reato concorso circostanze discrezionalità giudice Cassa delle ammende concorso di reati recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
Si premette che, in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 69 cod. pen
Si premette che, in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017
270481 su bilanciamento di circostanze eterogenee (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIUSCO GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 13/08/1967 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Sciusco Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, a seguito di parziale rinuncia dei motivi di appello afferenti alla responsabilità, di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla contestata recidiva qualificata, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti, e la conseguente prescrizione del reato.

Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato il motivo di ricorso. Si premette che, in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Rv. 270481 su bilanciamento di circostanze eterogenee (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270481).

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi pv, \J- logico-giuridici, di di non bilanciare-Te circostanze attenuanti con l'aggravante della recidiva qualificata, essendo il ricorrente gravato da almeno sette precedenti penali specifici che denotano un percorso delinquenziale attuale ed in corso ( un precedente risale al 2020). Risalendo il fatto al 18/07/2013, non era dunque decorso il termine di prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di appello, emessa in data 08/02/2024. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore Il Pres