Italian court dismisses appeal for lack of specificity and procedural violation of personal filing rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Gaudino Pasquale inadmissible due to a procedural violation where the appellant filed the petition personally instead of through a lawyer. The appellant argued the sentence was excessive, but the court ruled such complaints were too vague and did not align with the specific catalog of objections permitted under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be filed by a lawyer; grievances regarding additional measures must be specific and fall within the statutory catalog of permissible objections.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUDINO PASQUALE nato a NAPOLI il 14/02/1994 avverso la sentenza del 30/05/2024 del GIP TRIBUNALE di UDINEdato av9só alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; /J\ Rilevato che Gaudino Pasquale, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, convertita in trecentoventi ore di lavoro di pubblica utilità, per il reato di cui all'art. 6-ter legge n. 401 del 1989, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio;
Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., e che, inoltre, il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte, attenendo alla eccessività dell'applicazione delle prescrizioni aggiuntive alla misura del lavoro di pubblica utilità, sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.