Cassation dismissed for inadmissibility as appeal challenges exceed the closed list of reviewable legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant fall outside the closed list of reviewable legal errors. The appellant challenged the conviction for drug use, the denial of generic mitigating circumstances, and the application of recidivism rules, arguing issues regarding fact-finding and evidence evaluation. The court ruled that these determinations are reserved for the trial judge and are unassailable in cassation unless supported by adequate reasoning, which the lower court's detailed decision provided.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be limited to the closed list of legal errors; challenges regarding the evaluation of evidence and factual reconstruction are inadmissible unless the lower court's reasoning is manifestly flawed.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRAVECCHIA SALVATORE nato a AUGUSTA il 25/08/1999 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Barravecchia Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, l'uso personale dello stupefacente, con il secondo, il diniego delle circostanze generiche e con il terzo, la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato e sviluppato i motivi di ricorso, insistendo in particolare per l'ammissibilità del secondo motivo. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal dato ponderale, incompatibile con uso personale, trattandosi di 83,5 dosi di marijuana, già frazionate, dalla non credibilità della tesi difensiva, in considerazione della mancata esplicitazione delle modalità e condizioni dell'acquisto di un così cospicuo quantitativo nonché dal comportamento dell'imputato, che si disfaceva di 48 dosi gettandole dalla finestra all'arrivo degli operanti. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina il giudice a quo ha rilevare l'insussistenza di elementi positivi, non avendo l'imputato fornito alcun elemento per lo svolgimento delle indagini.
Altrettanto, manifestamente infondata è la terza doglianza, avendo il giudice a quo considerato, sulla base degli elementi di fatto emersi nel corso del giudizio, il fatto non come una isolata manifestazione episodica, alla luce del comportamento complessivo tenuto dal ricorrente, e comunque non esiguo il pericolo. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende