Cassation appeal dismissed as inadmissible against a settlement agreement due to non-allowed grounds and lack of penalty illegality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against a settlement agreement using grounds not permitted by law. The appellant argued for review of the will to settle, prosecutor's consent, and the judge's statement, while the court noted that complaints regarding waived reasons or the lack of assessment of exemption conditions are excluded. Furthermore, the appeal against the agreed penalty was rejected since the freely stipulated transaction cannot be unilaterally modified absent an illegality in the penalty itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 133 c.p.p.; Art. 616 c.p.p. - A cassation appeal against a settlement agreement is inadmissible if based on grounds not permitted by law, such as the formation of the will to settle, and the appeal against the agreed penalty is inadmissible unless an illegality in the penalty is proven.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO FRANCESCO nato a CATANIA il 13/03/1998 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdate-a>"45e-a~aFtii udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Di Stefano Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, di condanna per la detenzione di stupefacenti, una pistola e proiettili, deducendo vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
Quanto ai vizi denunciabili è stato infatti affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969) e a vizi che attengano alla determinazione della pena che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01).
Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato, non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 133 cod.pen. rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01).
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il onsigli e estensore Il