Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding omitted grounds for acquittal under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bosco Agostino inadmissible due to a lack of specific factual allegations supporting his claim of omitted reasons for acquittal. The appellant argued that the lower court failed to indicate why conditions for a dismissal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure were not met, but the court found his complaints vague and unrelated to the statutory catalog of non-punishability causes. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: An appeal alleging omitted reasons for acquittal is inadmissible if the complaint lacks specific factual elements required to verify non-punishability causes under the statutory catalog.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO AGOSTINO nato a ALTAMURA il 26/02/2002 avverso la sentenza del 04/09/2024 del TRIBUNALE di BARIdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Bosco Agostino, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di due anni e otto mesi di reclusione e di 12.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art.129 cod. proc. pen.;
Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.