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Ordinanza — n. 5915/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as vague complaints on sentence increase violate procedural admissibility rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5915/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the joint appeals by two defendants inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellants argued that the sentence increase for combined offenses violated statutory limits, but the court found their complaints did not align with the required catalog of admissible grievances under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals alleging violations of sentence determination rules are inadmissible if they lack specificity and do not correspond to the statutory catalog of permissible grievances.

Parole chiave

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inadmissible appeals sentence increase combined offenses procedural admissibility Code of Criminal Procedure specificity requirement joint appeal commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 81 cpv. cod. pen.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte, attenendo alla congruità dell'aumento di pena apportato a titolo di continuazione, sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DBABI MOURAD "CUI 01K32V9" nato il 01/05/1985 DBABI ABDELKRIM "CUI 01QIAYS" nato il 01/01/1972 avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; (4 ( Rilevato che Dbabi Mourad e Dbabi Abdelkrim, ai quali è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di quattro anni e otto mesi di reclusione e di 20.000,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando congiuntamente un unico motivo di ricorso, deducono violazione di legge in relazione alla determinazione della pena;

Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte, attenendo alla congruità dell'aumento di pena apportato a titolo di continuazione, sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.