Cassation appeals against sentencing requests dismissed for lack of admissible grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeals filed by Rabhi Zakaria and Bourkaioui Abdelilah inadmissible. The appellants argued a lack of reasoning regarding the non-application of an acquittal sentence, but the Court held that such grounds are not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Appeals against sentencing requests are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, or penalty legality; appeals based on alleged lack of reasoning for non-application of acquittal are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RABHI ZAKARIA "CUI 06MXCLI" nato il 21/09/1992 BOURKAIOUI ABDELILAH "CUI 044LFQ8" nato il 10/03/1995 avverso la sentenza del 28/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LODI•dateralf~e~tit- udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che i ricorsi, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1 bis, d.P.R.309/1990, con cui Rabhi Zakaria e Bourkaioui Abdelilah deducono difetto di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità, sono inammissibili, posto che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame entrambi i ricorrenti allegano la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non ponendo, a sostegno dei ricorsi, alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2024 Il Consigliere estensore Il President