Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the law required a special bar association lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally submitted it, violating a 2017 amendment that requires special bar association lawyers for such filings. Savanneh Mbemba argued for a review of the conviction under Article 73 of the Criminal Code, but the court found no merit in his procedural objection. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: After the legislative amendment of June 2017, a criminal appeal must be filed by a lawyer from the special bar association; a personal filing by the defendant renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVANNEH MBEMBA nato il 01/08/1989 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Savanneh Mbemba ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. Il ricorso, proposto il dopo il 03/08/2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore Il Presidente