Italian Court dismisses appeals against drug trafficking convictions for mere factual complaints lacking legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Di Franco and Caravà inadmissible. Both defendants argued against the application of recidivism rules and the qualification of their drug-related conduct, but their submissions were deemed mere factual complaints. The court rejected these arguments because they failed to provide specific legal criticism of the lower court's reasoning and instead sought a re-evaluation of evidence already properly assessed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: Appeals must contain specific legal criticism; mere factual complaints or requests for re-evaluation of evidence without identifying specific errors render the appeal inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI FRANCO FABIO nato a VELLETRI il 01/06/1984 CARAVA EMMANUELE nato a MARINO il 27/01/1994 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Di Franco Fabio e Caravà Emmanuele, condannati entrambi alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e di 4.000,00 euro di multa all'esito di giudizio abbreviato, il primo per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il secondo per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando il primo un motivo di ricorso e il secondo tre motivi di ricorso, deducono, Di Franco, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ad applicazione della recidiva e determinazione della pena, e, Caravà, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per alcune delle condotte qualificate a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (primo motivo), violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata qualificazione dei fatti sussunti nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 in quella di cui all'art. 73, comma 5, medesimo d.lgs. (secondo motivo), nonché violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena (terzo motivo);
Considerato, quanto al ricorso di Di Franco, che l'unico motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha indicato analiticamente le ragioni poste a base dell'applicazione della recidiva e della determinazione della pena, evidenziando che l'imputato è stato condannato per fatti analoghi con sentenze del luglio 2016 e del marzo 2018, ed ha commesso il reato per cui si procede a partire dal settembre 2020, a distanza di soli sei mesi dalla sua scarcerazione;
Osservato, quanto al ricorso di Caravà, che il primo ed il secondo motivo espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata, in quanto la Corte d'appello ha spiegato in modo preciso e congruo perché l'imputato deve ritenersi responsabile anche delle condotte illecite ulteriori a quella della detenzione accertata in occasione del sequestro, e perché la condotta relativa alla c.d. "droga leggera" non può qualificarsi di lieve entità (a casa dell'imputato sono stati rinvenuti hashish, per un quantitativo da cui erano ricavabili circa 1.373 dosi, cocaina, per un quantitativo da cui erano ricavabili circa 29 dosi, nonché una bilancina di precisione e due tritaerba; l'imputato, oltre all'episodio in questione, si riforniva ripetutamente di droga da due narcotrafficanti di "maggiore livello", come accertato a mezzo delle dichiarazioni di Francesco Lupi, altro imputato per reati di droga, riscontrate dalle risultanze del sequestro di un cellulare "dedicato", di conversazioni telefoniche e di servizi di osservazione di polizia giudiziaria);
Reputato, ancora quanto al ricorso di Caravà, che il terzo motivo espone censure manifestamente infondate, in quanto la pena è stata fissata in misura contenuta, e la sua determinazione deve essere valutata in considerazione del precedente specifico infraquinquennale, e della obiettiva rilevanza dei fatti accertati; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il