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Ordinanza — n. 5907/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds and failure to prove statutory exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5907/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Shamku Renaldo inadmissible. The appellant argued the lower court lacked specific reasoning to deny a statutory exemption for minor offenses, but the court found these arguments legally impermissible in a legitimacy review. The court ruled that the appellant's conduct involved significant drug trafficking elements, rendering the claimed exemption inapplicable, and thus dismissed the appeal with costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal for illegality must cite specific legal vices; generic complaints regarding the absence of objective impediments to acquittal are inadmissible, and statutory exemptions for minor offenses do not apply to serious collaborative drug trafficking.

Parole chiave

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criminal appeal illegality drug trafficking exemption specific grounds requirement Cassa delle Ammende minor offense threshold imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAMKU RENALDO nato il 03/11/1996 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Shamku Renaldo, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAMKU RENALDO nato il 03/11/1996 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Shamku Renaldo, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di sei mesi di reclusione e di 1.200,00 euro di multa, da aggiungersi in continuazione a quella inflitta per altro e più grave reato, articolando un motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione riguardo all'affermazione di sussistenza del reato;

Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono del tutto prive di specificità, in quanto le stesse si limitano a contestare che la sentenza impugnata non indica elementi o ragioni oggettive impeditive della possibilità di assolvere l'imputato, e l'unico motivo di appello funzionale ad ottenere una pronuncia di proscioglimento, relativo alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha trovato puntuale risposta nella motivazione della Corte d'appello (si evidenzia che la condotta, costituita da detenzione di droga finalizzata alla cessione su strada, non può dirsi di particolare tenuità, sia perché è stata realizzata in collaborazione con un altro correo, con articolata ripartizione dei compiti di incasso del denaro dagli acquirenti e di prelievo e consegna dello stupefacente a questi ultimi, all'interno di una «nota piazza di spaccio», sia perché il quantitativo di droga sequestrato è consistente essendo da esso ricavabili 64 dosi medie singole di cocaina, di cui 43 proprio dalla sostanza rinvenuta nella diretta disponibilità del ricorrente);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.