Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating Art. 581 and 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual arguments supporting his claim of a motivation defect. Although the appellant alleged violations of law regarding the sentencing treatment, the court found these assertions were merely stated without any supporting reasoning. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Criminal Procedure Code, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. c) e lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific legal and factual arguments substantiating the alleged violation of law or defect in motivation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNO SERGIO nato a GENOVA il 30/06/1968 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Sarno Sergio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art. 517 cod. pen., lamentando, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione della decisione impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio. L'art. 581 lett c) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato , senza alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.
c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore Il Presidente