Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns merits evaluation not reviewable in summary proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the attribution of seized items, a matter reserved for the trial court's discretion. The appellant argued against the court's finding that the bag containing drugs and weapons belonged to him, but the appellate court determined the evidence supported this conclusion. Since the appeal did not fit within the limited grounds for review in summary proceedings, the court rejected it and ordered the payment of fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in summary proceedings are inadmissible if they concern the evaluation of facts or the attribution of evidence, which are matters exclusively reserved to the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIMONDO EMANUELE nato a LOCRI il 13/04/1973 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Gimondo Emanuele ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, 2 e 7 L.895/1967, 648 e 697 cod. pen., lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'attribuibilità dello zaino ove erano contenuta la sostanza stupefacente, l'arma e i proiettili.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto che lo zaino contenente l'arma, un quantitativo di cocaina pari a kg.1442,00 circa, rinvenuto all'interno di un locale garage, adibito temporaneamente ad abitazione, di cui il ricorrente aveva le chiavi e che veniva aperto all'atto del controllo, fosse a lui riconducibile, non risultando neppure che detto immobile fosse condiviso da altre persone.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore Il President