Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns merits evaluation not in the closed list of censure grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the trial court's assessment of generic mitigating circumstances, a matter reserved for the judge of merits. The appellant argued that his cooperation should have warranted leniency, but the lower court determined his collaboration had limited impact due to the flagrancy of the crime. The supreme court ruled that such evaluative determinations are unreviewable in cassation unless they lack sufficient motivation, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals against judgments on merits regarding the recognition of mitigating circumstances are inadmissible as they fall outside the closed list of censure grounds and concern evaluations reserved to the judge of merits.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERBAZ MOHCINE nato il 13/08/1998 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Guerbaz Mohcine ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato alla luce di una collaborazione dell'imputato "di impatto relativo, attesa la flagranza del reato".
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto che la collaborazione processuale prestata dal ricorrente, il quale ha ammesso di detenere la droga rinvenuta nell'auto da lui condotta a fini di spaccio, non sia elemento positivo di valutazione ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche/ aZi'..cm-- -to 1.(../1"4AZij A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 stensor