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Ordinanza — n. 5900/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints lacking specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5900/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of illegal drug possession and denied generic mitigating circumstances, but the court found these arguments to be mere complaints rather than specific legal critiques. Consequently, the court rejected the request for a new assessment of evidence and upheld the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific legal criticisms; mere factual complaints or requests for re-evaluation of evidence without pointing out specific errors in the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Court of Cassazione specific legal criticism factual complaints drug possession generic mitigating circumstances costs and fine traffico qualificato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO SANDRO nato a AUGUSTA il 09/11/1987 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Giuliano Sandro, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di otto mesi di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo all'accertamento della condotta di detenzione illecita a fini di spaccio (primo motivo), nonché violazione di legge relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo);

Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la detenzione della droga del tipo cocaina deve ritenersi destinata alla cessione a terzi, sottolineando il dato quantitativo della sostanza sequestrata, da cui era possibile ricavare 38 dosi medie singole, la rapida deperibilità della stessa, la sua suddivisione in ventisette involucri, il rinvenimento a casa dell'imputato di due bilancini di precisione, nonché la mancata allegazione di uno stato di tossicodipendenza;

Reputato che il secondo motivo espone censure manifestamente infondate, in quanto, tra l'altro, l'imputato risulta gravato di due precedenti penali, e non ha prestato alcuna collaborazione alla ricostruzione dei fatti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024