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Ordinanza — n. 5899/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against penalty application on request dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5899/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal against the penalty application inadmissible because it failed to meet statutory requirements. The appellant argued a lack of motivation regarding the refusal to apply a prior acquittal, but the Court noted that appeals against such applications are strictly limited to specific grounds like the defendant's will or legal qualification errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty applications on request are admissible only for specific grounds; appeals raising other issues, such as lack of motivation, are inadmissible.

Parole chiave

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penalty application on request cassation appeal inadmissibility lack of motivation ground procedural costs fine statutory grounds appeal motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta che alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE MARIO nato a LACCO AMENO il 10/07/1997 avverso la sentenza del 17/07/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIelete-a-vviso-alLe-papti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 73, comma 4 d.P.R.309/1990
per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R.309/1990, con cui Pesce Mario deduce difetto di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità, è inammissibile; Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta che alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE MARIO nato a LACCO AMENO il 10/07/1997 avverso la sentenza del 17/07/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIelete-a-vviso-alLe-papti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R.309/1990, con cui Pesce Mario deduce difetto di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità, è inammissibile; Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento.

Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta che alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presi