Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5897/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it exceeded the closed list of legal grounds and involved fact-finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5897/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant did not fall within the closed list of legal censure types permissible in cassation proceedings. The lower court had convicted the appellant of drug trafficking based on the quantity of cocaine found, the concealment method, and the presence of unexplained cash, while also applying recidivism aggravation. The court rejected the arguments regarding the assessment of evidence and sentencing, ruling that these matters are exclusively within the jurisdiction of the trial judge and are unreviewable unless the reasoning is flawed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based exclusively on the closed list of legal grounds; issues concerning the evaluation of evidence, factual reconstruction, and the appropriateness of the sentence are reserved for the court of first instance and are inadmissible in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
closed list of grounds cassation inadmissibility drug trafficking conviction recidivism aggravation evidence evaluation review dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Al riguardo, si specifica che recentemente si è affermato che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Al riguardo, si specifica che recentemente si è affermato che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 363-bis c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA SALVATORE nato a ACIREALE il 04/01/1991 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rapisarda Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.30971990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, rappresentando l'uso personale della sostanza stupefacente e, con il secondo motivo, in ordine al trattamento sanzionatorio e alla aggravante della recidiva.

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal quantitativo di sostanza stupefacente pari a grammi 6,46, pari a 32,5 dosi medie singole di cocaina, detenuta all'interno di una busta elettrosaldata ed occultata sotto il lavello della cucina, unitamente a materiale per i confezionamento identico a quello contenente la sostanza, nonchè dal rinvenimento di una cospicua somma di danaro, il cui ammontare non è adeguato alle condizioni economiche del ricorrente essendo egli disoccupato e della quale non ha reso alcuna giustificazione.

Al riguardo, si specifica che recentemente si è affermato che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez.3, n. n. 12551 del 14/02/2023 Ud. (dep. 27/03/2023 ) Rv. 284319). Sono altresì insindacabili le determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice a quo con motivazione congrua ed esente da vizi, ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio e l'applicazione dell'aggravante della recidiva, e richiamato i plurimi precedenti penali anche recenti e specifici attestati dal casellario giudiziale, evidenziando l'incremento di pericolosità sociale dell'imputato.

A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende..? Così deciso in Roma il 20/12/2024 DEP