Cassation appeal dismissed for drug trafficking where 200g cocaine quantity and travel to Sicily proved organized crime links.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Marcello Ferro's cassation appeal inadmissible regarding a conviction for drug trafficking involving 200 grams of cocaine. The appellate court found the quantity significant, noting the high purity, economic value, and the defendant's specific trip to Sicily to retrieve the drugs. Consequently, the court determined the lower court's reasoning was legally sound and factual findings were well-supported, rejecting the claim of minor offense status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the second-instance judgment provides a precise and motivated reconstruction of facts and a correct legal qualification, thereby excluding the absence of fault in the determination of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO MARCELLO nato a CATANIA il 16/01/1957 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ferro Marcello ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocaina pari a grammi 200 grammi, con principio attivo pari al 86,7%, da cui erano ricavabili un elevatissimo numero dosi medie singole, aumentabile con l'uso di sostanza da taglio, e quindi, all'ingente valore economico della sostanza ( stimato in circa euro 16.000) nonché le modalità dell'azione, posto che il Ferro si era recato appositamente a Siracusa per prelevare tale cospicuo quantitativo di droga, inferendo da tali elementi che l'attività di spaccio non fosse svolta in modo autonomo ed individuale, ma fosse collegata ad associazioni criminali.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore Il Preside