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Ordinanza — n. 5894/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific factual grounds regarding non-punishment conditions under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5894/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mici Emiljan inadmissible due to a lack of specific factual grounds. The appellant argued that the lower court failed to justify excluding conditions for a dismissal order under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found these complaints too generic. Consequently, the appeal was rejected because the grievances did not cite specific facts required by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: An appeal against a judgment applying a settlement sentence is inadmissible if the grounds for non-punishment alleged by the appellant lack specific factual elements and do not fall within the catalog of exceptions provided by law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non-punishment conditions specific factual grounds settlement sentence appeal Article 129 Code of Criminal Procedure imputazione per reati di stupefacenti remissione della pena infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.;
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICI EMILJAN nato il 30/01/2003 avverso la sentenza del 31/07/2024 del TRIBUNALE di RIMINIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Mici Emiljan, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
di undici mesi di reclusione e 1.100,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICI EMILJAN nato il 30/01/2003 avverso la sentenza del 31/07/2024 del TRIBUNALE di RIMINIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Mici Emiljan, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di undici mesi di reclusione e 1.100,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.;

Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.