Criminal appeal dismissed for lack of specific factual grounds regarding non-punishment conditions under Art. 129.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Lami Floran inadmissible due to a lack of specific factual grounds. The appellant argued that the lower court failed to justify excluding conditions for a dismissal order under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim as vague and because the alleged issues did not match the catalog of admissible grounds under Article 448, paragraph 2-bis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal alleging a defect in reasoning regarding the exclusion of non-punishment conditions is inadmissible if it lacks specific factual elements and does not correspond to the statutory catalog of admissible grounds.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMI FLORAN (CUI 06ZRANZ) nato il 08/06/2003 avverso la sentenza del 14/08/2024 del TRIBUNALE di RIMINIdato avv)‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Lami Florjan, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di un anno e sei mesi di reclusione e di 2.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.;
Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.