Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of minor circumstances. The court rejects the claim of minor circumstances due to significant drug quantity and evidence of professional activity. The appeal is inadmissible, and the appellant is ordered to pay court costs and a fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The Court of Appeal had convicted the appellant for drug trafficking, noting the significant quantity of cocaine and the discovery of cash and accounting records indicating professional drug dealing rather than occasional activity. The Supreme Court found the lower court's reasoning precise and legally sound, rejecting the appellant's argument for minor circumstances based on the evidence presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, commi 1 e 1 bis, d.P.R. 309/1990; Art. 616 cod. proc. pen.: The court rejects the plea of minor circumstances when the drug quantity is substantial and evidence demonstrates professional drug trafficking activity, thereby upholding the conviction and deeming the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA FELICE nato a CATANIA il 08/05/1967 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; De Luca Felice ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1 bis, d.P.R.30971990, lamentando, con unico motivo di ricorso, il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocaina da cui erano ricavabili 229 dosi medie singole, e il rinvenimento, all'interno di una cassetta di sicurezza, di una cospicua somma di danaro in contante e un foglietto scritto dove era annotata la contabilità dell'attività illecita, inferendo da tali elementi che l'attività di spaccio non fosse occasionale e di dimensioni ridotte, ma svolta in modo professionale.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore Il President