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Ordinanza — n. 5891/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally submitted it instead of a lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5891/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Nelson Igbinukhuo's appeal inadmissible because he personally submitted the petition rather than through a legal representative. Although the defendant argued for a review of the conviction's motivation and sentencing, the court found his direct submission violated mandatory procedural rules requiring lawyer intervention. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if presented personally by the accused, as such submissions violate the mandatory requirement for legal representation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal submission by accused mandatory legal representation court costs and fine procedural violation commisurazione della pena per stupefacenti pene e misure inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, c.p.p.
Art. 613, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IGBINUKHUO NELSON (CUI 054U038) nato il 05/05/1997 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avv/o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Igbinukhuo Nelson, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di otto mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa, articolando un solo motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità e alla determinazione della pena; Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.