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Ordinanza — n. 5890/2025 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal to Cassation dismissed as inadmissible due to mandatory technical representation requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5890/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed it personally rather than through a qualified defense attorney. Although the appellant argued that personal representation should be permitted under European human rights standards, the court reaffirmed that technical representation is mandatory for all appeals to the Cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 6, comma 2, lett. c), CEDU: The requirement for technical representation by a qualified defense attorney in appeals to the Court of Cassation is mandatory and non-derogable, even if the appellant is a lawyer, as personal participation is excluded in the admissibility phase.

Parole chiave

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mandatory technical representation Court of Cassation appeal personal appeal inadmissibility qualified defense attorney procedural representation rules diritto a un difensore revoca dell'opposizione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Art. 6, comma 2, lett. c), Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
73, comma 5, d.P.R.30971990, deducendo con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, con il secondo, illegittimità costituzionale e contrasto con la normativa europea, dell'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
I. 23/06/2017, n. 103
1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103, che ha modificato l'art.
art. 613 cod. proc. pen
73, comma 5, d.P.R.30971990, deducendo con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, con il secondo, illegittimità costituzionale e contrasto con la normativa europea, dell'art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007
La rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è, infatti, sempre necessaria, perfino se ricorrente sia un avvocato cassazionista, dovendosi escludere la difesa personale dell'interessato ( Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007;
Sez. 2, n. 9562 del 13/12/2011
Sez. 2, n. 9562 del 13/12/2011, Rv.
Sez. 6, n. 48440 del 20/11/2008
252464; Sez. 6, n. 48440 del 20/11/2008).
Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRABELSI OUAJIH nato il 11/07/1979 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdat-9-~94&e-aRe-Ra42t-i;- udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Trabelsi Ouajih ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.30971990, deducendo con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, con il secondo, illegittimità costituzionale e contrasto con la normativa europea, dell'art. 613 cod. proc. pen., nella parte in cui preclude all'imputato la facoltà di ricorre per cassazione personalmente.

Il ricorso, proposto;ddopo il 03/08/2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è, infatti, sempre necessaria, perfino se ricorrente sia un avvocato cassazionista, dovendosi escludere la difesa personale dell'interessato ( Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007;

Sez. 2, n. 9562 del 13/12/2011, Rv. 252464; Sez. 6, n. 48440 del 20/11/2008). Si è, d'altronde, chiarito, in giurisprudenza, che il principio dell'inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, perfino se il ricorrente sia avvocato cassazionista, è compatibile con il diritto di difendersi da sè, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: norma quest'ultima che implica l'obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità (Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, Rv. 255082;

Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Rv. 236734). A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore Il Pr